1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. In materia di coordinamento della finanza pubblica i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) concorso di tutte le amministrazioni pubbliche alla definizione e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale;
b) fissazione di regole di coordinamento della finanza di Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni, in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
c) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;
d) previsione di tributi propri delle regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;
e) individuazione dei caratteri dell'autonomia tributaria di regioni, province, città metropolitane e comuni;
f) riduzione, ma non annullamento, delle differenze di capacità fiscale ai fini della perequazione finanziaria lasciando inalterata la graduatoria della capacità fiscale delle singole regioni prima e dopo il processo di perequazione; premialità delle regioni con minore evasione fiscale;
g) trasparenza dei flussi finanziari intergovernativi;
h) raccolta e aggiornamento dei dati fiscali e contributivi con suddivisione regionale e obbligo di divulgazione pubblica;
i) incentivazione dei comportamenti finanziari virtuosi;
l) coordinamento e responsabilizzazione delle regioni rispetto alla finanza degli enti locali dei rispettivi territori;
m) assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale in riferimento all'attuazione del federalismo fiscale.
3. In materia di coordinamento del sistema tributario i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio;
b) attribuzione di risorse e imposte basate sull'effettivo gettito tributario;
c) semplificazione del sistema tributario e riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
d) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata;
e) efficienza nell'amministrazione dei tributi e incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale;
f) attuazione del federalismo fiscale senza aggravi della pressione fiscale a livello individuale e aggregato;
g) abolizione delle addizionali esistenti e divieto di applicazione di addizionali e sovrimposte;
h) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria;
i) previsione dell'esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri
l) istituzione della cabina di regia cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle regioni e delle autonomie locali per la concertazione dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega. La cabina di regia è altresì luogo di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e anche supporto del riordino dell'ordinamento finanziario di regioni, province, città metropolitane e comuni.