Art. 1.
(Princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. In materia di coordinamento della finanza pubblica i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) concorso di tutte le amministrazioni pubbliche alla definizione e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale;

          b) fissazione di regole di coordinamento della finanza di Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni, in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

          c) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;

          d) previsione di tributi propri delle regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;

          e) individuazione dei caratteri dell'autonomia tributaria di regioni, province, città metropolitane e comuni;

          f) riduzione, ma non annullamento, delle differenze di capacità fiscale ai fini della perequazione finanziaria lasciando inalterata la graduatoria della capacità fiscale delle singole regioni prima e dopo il processo di perequazione; premialità delle regioni con minore evasione fiscale;

 

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          g) trasparenza dei flussi finanziari intergovernativi;

          h) raccolta e aggiornamento dei dati fiscali e contributivi con suddivisione regionale e obbligo di divulgazione pubblica;

          i) incentivazione dei comportamenti finanziari virtuosi;

          l) coordinamento e responsabilizzazione delle regioni rispetto alla finanza degli enti locali dei rispettivi territori;

          m) assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale in riferimento all'attuazione del federalismo fiscale.

      3. In materia di coordinamento del sistema tributario i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio;

          b) attribuzione di risorse e imposte basate sull'effettivo gettito tributario;

          c) semplificazione del sistema tributario e riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

          d) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata;

          e) efficienza nell'amministrazione dei tributi e incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale;

          f) attuazione del federalismo fiscale senza aggravi della pressione fiscale a livello individuale e aggregato;

          g) abolizione delle addizionali esistenti e divieto di applicazione di addizionali e sovrimposte;

          h) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria;

          i) previsione dell'esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri

 

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fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

          l) istituzione della cabina di regia cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle regioni e delle autonomie locali per la concertazione dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega. La cabina di regia è altresì luogo di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e anche supporto del riordino dell'ordinamento finanziario di regioni, province, città metropolitane e comuni.